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LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal: 31-3-1963
la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1
                 Sezioni specializzate - Competenza

  Le  Sezioni  specializzate per la risoluzione delle controversie in
materia   di   contratti  agrari,  attualmente  costituite  presso  i
Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.
  La  competenza  alle  stesse  attribuita  dalle  norme in vigore e'
devoluta  a  sezioni  specializzate  dei  Tribunali  e  delle  Corti,
costituite a sensi della presente legge.