stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della  legge S gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "Sono   iscritti   di   ufficio   alla  Cassa,  entro  dodici  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli  avvocati  e i
procuratori   che   esercitino  la  libera  professione  forense  con
carattere di continuita'.
  Si  procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo
trattamento  di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in
virtu'  di  concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli
elenchi  forensi  e  degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano
acquistato  diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente
alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
  Si  procede  anche  all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli
avvocati  e  procuratori  che abbiano gia' conseguito la liquidazione
del  conto  individuale  in  capitale ai sensi degli articoli 60 e 64
della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
  Soltanto  gli  iscritti  alla  Cassa  possono  fruire  dei benefici
concessi dalla presente legge".