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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 263

Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico.

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Testo in vigore dal: 9-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aliquota   d'imposta  di  fabbricazione  e  della  corrispondente
sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso, di
riscaldamento  domestico,  dalla  lettera  D), punto 3), aggiunto con
l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27  giugno 1957, n. 464, alla tabella B
allegata  al  decreto-legge  2 dicembre 1953, n. 878, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  31  gennaio  1954,  n.  2, e successive
modificazioni, e' ridotta da lire 1.000 a lire 300 per quintale.