stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

Riordinamento del Club alpino italiano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal: 22-9-2019
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione  di  "Club
alpino italiano". 
  Esso e' dotato di personalita'  giuridica  ed  e'  sottoposto  alla
vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5) ((6)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera
b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il  turismo  e
lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo». 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1,  comma
15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero  delle
politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo».