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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 12-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  legge  29  marzo  1956,  n.  288;  recante  norme sullo stato
giuridico  e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza,  modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n.
235, sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2
al 25 della presente legge.