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LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1746

Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-1-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al  personale  militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o
presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti
dalle norme in favore dei combattenti.
  Le  zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello
Stato Maggiore della Difesa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                FANFANI - ANDREOTTI -
                                                PICCIONI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO