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LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
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Testo in vigore dal: 1-1-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  nazionale  di  assistenza  per  gli impiegati agricoli e
forestali,  giuridicamente  riconosciuta  con regio decreto 14 luglio
1937,  n.  1485,  che  ne  ha  pure  approvato  lo statuto, assume la
denominazione  di  "Ente  nazionale di previdenza e di assistenza per
gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.).
  L'Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto
alla  vigilanza  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ha  sede  in  Roma  e  svolge la sua attivita' su tutto il territorio
della Repubblica italiana.