stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1962, n. 1437

Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1973)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-10-1973
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3, modificato dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relativo allo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
  Vista  la  legge  30  luglio  1959,  n.  700, istituitiva del ruolo
organico  unico del personale della carriera di concetto dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato;
  Visto  l'art.  87, comma quinto, della Costituzione Udito il parere
del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                               Nomina

  La  nomina  in  prova  a  vice  ragioniere  economo nel ruolo della
carriera  di  concetto  dei  convitti  nazionali  e  degli educandati
femminili  dello  Stato  si  consegue  mediante pubblico concorso per
esami  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  e gli
italiani  non appartenenti alla Repubblica di eta' non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 32 - salvo le deroghe al limite massimo di
eta' stabilite da leggi speciali - in possesso dei requisiti generali
prescritti  dalle  vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili  dello Stato e del diploma di ragioniere e perito commerciale.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.P.R. 22 maggio 1973, n. 550 ha disposto (con l'articolo unico,
comma  2)  che "Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, nella, parte
relativa  al  titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi
di cui al precedente comma".