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LEGGE 27 giugno 1962, n. 1097

Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 25-8-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  degli  affari esteri e' autorizzata ad assumere,
alle  stesse  condizioni  d'impiego  indicate  nell'articolo 15 della
legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a
contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
  Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 75 unita'.