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LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 31-10-1971
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Comuni  con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi  di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da
destinare  alla  costruzione  di  alloggi  a  carattere  economico  o
popolare,  nonche'  alle  opere  e  servizi  complementari,  urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
  Tutti  gli  altri  Comuni  possono procedere, con deliberazione del
Consiglio comunale, alla formazione del piano.
  Il  Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  puo', con suo decreto, disporre la
formazione  del  piano  nei  Comuni  che  non  si siano avvalsi della
facolta'  di  cui  al comma precedente, nonostante invito motivato da
parte  del  Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in
particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
    b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
    c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
    d)  che  abbiano  un  indice  di  affollamento,  secondo  i  dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
    e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
    f)  nei  quali  vi  sia  una  percentuale  di  abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
  ((Piu'  comuni  limitrofi  possono  costituirsi in consorzio per la
formazione  di  un  piano  di zona consortile ai sensi della presente
legge.
  La  Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni
comunali  interessate,  la  costituzione  di consorzi obbligatori tra
comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili)).