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LEGGE 9 aprile 1962, n. 163

Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 15-5-1962
La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalita'  giuridica
e  sono  sottoposti  alla  vigilanza  del  Ministero  della  pubblica
istruzione. Ai fini  fiscali  sono  equiparati  alle  Amministrazioni
dello Stato. 
  All'istituzione degli istituti e scuole di  arte  si  provvede  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,
nei limiti di disponibilita' del competente capitolo dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. 
  Il decreto istitutivo approva lo  statuto,  indica  la  misura  del
contributo annuo a carico dello Stato e, dei contributi eventualmente
corrisposti da Enti o privati, fissa il  numero  e  la  natura  delle
sezioni che compongono l'istituto o  scuola,  stabilisce  la  tabella
organica dei posti  di  ruolo  del  personale  direttivo  insegnante,
tecnico, amministrativo e di servizio, nonche' il  numero  delle  ore
settimanali d'insegnamento da affidare per incarico. 
  Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con
il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare  annualmente  la
consistenza complessiva degli organici degli istituti e  alle  scuole
d'arte. Con lo stesso decreto e' stabilito il contingente  dei  posti
di ruolo disponibili in  relazione  alla,  presenza  in  servizio  di
altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto. 
  I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di  provvedere  alla
loro  manutenzione.  Hanno,  altresi'  l'obbligo  di  provvedere   al
servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza  motrice  e  del
riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di
proprieta' comunale.