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LEGGE 3 novembre 1961, n. 1255

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-12-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono istituiti, con effetto dal 1 novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria:
a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva);
b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);
c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva);
d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto);
e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera di concetto);
f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto),
g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).
Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere b), f) e g) le disposizioni del decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.
La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, annesse alla presente legge.
I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1 novembre 1961 con quelli stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente legge.