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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal: 17-12-1961
al: 17-2-1992
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  assicurazioni  fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da
assicuratori  esteri  operanti  in  Italia sono soggette alle imposte
stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A).
  Agli  effetti  della  presente legge non si considerano tutte nello
Stato  le  assicurazioni  stipulate  dai  predetti  assicuratori  con
contraenti domiciliati od aventi sede all'estero.
  Sono   altresi'   soggette  alle  imposte  stabilite  nell'allegata
tariffa,  le  assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero dal
persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia.
  Le  imposte  non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino
beni  immobili  o  mobili  esistenti  all'estero o navi ed aeromobili
nazionalita'  estera.  L'imposta, e' dovuta quando dell'assicurazione
sia fatto uso nello Stato.
  Le  imposte  di  cui  all'allegata  tariffa si applicano anche alle
assicurazioni  da  chiunque  fatte all'estero quando ne sia fatto uso
nello Stato o quando riguardino:
    a)  la vita, o i rischi di infortunio, malattia o responsabilita'
civile di persone domiciliate o residenti nello Stato;
    b)  rischi  della  responsabilita'  civile  connessa ad attivita'
economica esercitata nello Stato;
    c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;
    d) navi ed aeromobili di nazionalita' italiana;
    e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando la assicurazione
sia  fatta per conto di persone o ditte domiciliate ed aventi sede in
Italia  e  sempreche' l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta
all'estero.
  Le  imposte  stabilite  nella  presente legge non si applicano alle
assicurazioni  concernenti  attivita'  o  enti per i quali le imposte
indirette siano corrisposte in abbonamento.
  Nella  tariffa  speciale  (allegato  B) annessa alla presente legge
sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.
  Sono  esenti  in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le
operazioni  elencate  nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle
per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.
  Nulla    e'   innovato   alla   disciplina   dell'esercizio   delle
assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.