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LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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  • Articoli
  • Disposizioni generali

    CAPO I
    FINALITÀ E DIRETTIVE D'INTERVENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
  • 4
  • Provvedimenti per l'incremento della produttività in agricoltura

    CAPO I
    PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E
    L'ASSISTENZA TECNICA
  • 5
  • 6
  • 7
  • PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE

    Sezione I
    CONTRIBUTI E MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • CONTRIBUTI E MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI, PER LA
    ZOOTECNIA E LA MECCANIZZAZIONE
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA CONDUZIONE AZIENDALE
  • 19
  • PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
  • 20
  • 21
  • Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione

    CAPO I
    OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
  • 22
  • 23
  • NORME PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
  • 24
  • 25
  • 26
  • SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DEGLI ENTI DI
    COLONIZZAZIONE
  • 31
  • 32
  • Nuovi apporti alla dotazione finanziaria della Cassa per Mezzogiorno
  • 33
  • Disposizioni finali
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Testo in vigore dal: 25-6-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge

  E'  autorizzata  l'attuazione di un piano di interventi statali per
lo   sviluppo   economico-sociale   dell'agricoltura,  da  realizzare
promuovendo  la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti
e   razionalmente  organizzate,  in  specie  di  quelle  a  carattere
familiare,  l'incremento  della produttivita' e della occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di
lavoro  delle  popolazioni  rurali,  l'adeguamento  della  produzione
agricola  alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche
mediante  riconversioni  culturali,  la  stabilita'  dei  prezzi  dei
prodotti agricoli.
  Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo
di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi
speciali,  sara'  attuato  nel quinquennio dall'esercizio finanziario
1960-61  all'esercizio  1964-65, secondo le modalita' e nei limiti di
autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.