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LEGGE 23 febbraio 1961, n. 215

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

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Testo in vigore dal: 28-4-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  europea  di  assistenza  giudiziaria  in  materia penale
firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.