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LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Stato giuridico degli operai dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 29-3-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Iscrizione a ruolo)

  Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo
in base alle disposizioni della presente legge.