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LEGGE 15 febbraio 1961, n. 67

Trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 24-3-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri
e'  corrisposto  un  assegno  giornaliero  in lire italiane pari alla
indennita'  di  missione per l'estero, prevista a seconda del grado o
qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.
  Qualora  l'indennita'  di  missione  di cui al precedente comma sia
fissata  in  valuta  estera  ai  sensi  dell'articolo  6  del decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n. 860, si procede alla conversione in
lire  italiane  dell'indennita' stessa applicando il cambio ufficiale
del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.
  L'assegno  previsto  dal  presente  articolo  spetta  dal giorno di
arrivo  della  nave  nel  porto  estero  fino al giorno, compreso, di
partenza dal porto stesso.