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LEGGE 26 gennaio 1961, n. 29

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2009)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 30-6-2009
aggiornamenti all'articolo
La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte  indirette  sugli
affari si applicano gli interessi moratori  nella  misura  semestrale
del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto.  (1)  (2)
(3) (4) (5) ((6)) 
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AGGIORNAMENTO(1) 
  La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1)  che  "  Gli
interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n.  29,  in
materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 
per cento per ogni semestre compiuto". 
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AGGIORNAMENTO(2) 
  La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7, comma  4)  che
"Gli interessi previsti  dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  e
successive modificazioni, nella misura semestrale del  6  per  cento,
sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per
cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta
sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo  sono  dovuti
nella misura del 9 per cento". 
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AGGIORNAMENTO(3) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 13, comma 2)  che
"Gli interessi previsti  dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  e
successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per  cento,
sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del  3  per
cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta
sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti 
nella misura del 6 per cento". 
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AGGIORNAMENTO(4) 
  La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141)
che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio  1961,  n.  29,  e
successive modificazioni, nella misura semestrale  del  3  per  cento
sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per
cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta
sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento  annuo  sono  dovuti
nella misura del 5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi di mora sulle somme dovute
all'erario, previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n.  29,
e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente  nella  misura
dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio  2003.  Dalla  stessa
data, gli  interessi  previsti  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme
non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli
articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono  dovuti  nella
misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a  decorrere  dal
1° gennaio 2010".