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LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/2018)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   ufficiali   della   Guardia   di  finanza  si  applicano  le
disposizioni    sullo   stato   e   l'avanzamento   degli   ufficiali
dell'Esercito  (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile
1954,  n.  113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18
febbraio  1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di
cui agli articoli seguenti.