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LEGGE 22 ottobre 1959, n. 938

Aumento del limite di acidità degli olii di oliva di pressione della campagna di produzione 1958-59, ammissibili a conferimento all'ammasso volontario.

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Testo in vigore dal: 2-12-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  elevato  a 12 gradi il limite massimo di acidita' degli olii di
oliva  di pressione ammessi a conferimento ai sensi dell'art. 2 della
legge 26 dicembre 1958, n. 1119.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 ottobre 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - RUMOR -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA