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LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 25-11-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  162  e 163 del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Art.   162.   (Dotazione  organica  unica  per  le  qualifiche  di
consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate). - I
posti  di  consigliere  di  1ª,  2ª  e  3ª  classe e delle qualifiche
equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.
  Art.  163.  (Promozioni  a  consigliere  di  2ª  e 1ª classe). - La
promozione  a  consigliere  di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto,
mediante  scrutinio  per  merito  comparativo al quale sono ammessi i
consiglieri  di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due
anni di effettivo servizio nella qualifica.
  La  promozione  alla  qualifica  di  consigliere  di  1ª  classe si
consegue,  a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo
al  quale  sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo
che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".