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LEGGE 30 luglio 1959, n. 695

Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-9-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  medici, sia liberi esercenti che dipendenti da enti, sono tenuti
a   dare  comunicazione  all'ufficiale  sanitario  del  Comune  delle
vaccinazioni  antipoliomielitiche  praticate  a soggetti di qualsiasi
eta',  sia  presso  pubblici  ambulatori che nella clientela privata,
entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando per
ogni  vaccinato  cognome,  nome, sesso, luogo di nascita e domicilio,
data,  sede  e  l'ordine  progressivo  delle  inoculazioni in ciascun
individuo, tipo di vaccino adoperato, ditta produttrice, numero della
serie  o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data
di  preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni
locali  e  generali  riscontrate,  nonche' tutte le altre notizie che
potranno    essere    richieste   dall'autorita'   sanitaria.   Dette
comunicazioni,  se eseguite sugli appositi moduli forniti dai Comuni,
godono della franchigia postale.
  I  contravventori saranno deferiti all'Ordine dei medici, il quale,
in  caso  di recidiva, iniziera' procedimento disciplinare secondo le
norme vigenti.