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LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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vigente al 10/11/2024
Testo in vigore dal:  10-4-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze".