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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1958, n. 1259

Proroga del termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345, riguardante le rilevazioni dei dati statistici per la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-2-1959
al: 30-1-1962
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito
nella   legge   21   dicembre   1929,   n.  2238,  sullo  ordinamento
dell'Istituto centrale di statistica;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n.
213, 11 dicembre 1952, n. 2392 e 21 dicembre 1955, n. 1345;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino  al  31  dicembre 1961 il termine stabilito dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345,
entro  il  quale  l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad
eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni
disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.