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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1958, n. 571

Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/09/1988)
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Testo in vigore dal: 27-6-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  collocamento  fuori ruolo previsto dall'art. 58 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello  Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  puo' essere disposto nei limiti numerici e di
qualifica  di  cui  alle  annesse  tabelle, nonche' nei casi indicati
negli articoli seguenti.
  Il  disimpegno  delle  funzioni  di  componente  del  Consiglio  di
amministrazione  o  del  Collegio  sindacale  di  ente  pubblico  non
comporta collocamento fuori ruolo.