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LEGGE 21 marzo 1958, n. 285

Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà (C.V.L.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 13-4-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Corpo volontari della liberta' (C.V.L.) e' riconosciuto, ad ogni
effetto  di  legge,  come Corpo militare organizzato inquadrato nelle
Forze    armate    dello   Stato,   per   l'attivita'   svolta   fino
all'insediamento   del   Governo   militare   alleato  nelle  singole
localita'.
  I  benefici  economici  e  di  carriera degli appartenenti al Corpo
volontari  della  liberta'  restano  disciplinati  dalle preesistenti
disposizioni legislative.