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LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le persone che esercitano la pesca  quale  esclusiva  o  prevalente
attivita'  lavorativa,  quando  siano  associate  in  cooperative   o
compagnie, beneficiano del trattamento degli  assegni  familiari  nel
settore  dell'industria  e  sono  assicurate  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti e  per  la  tubercolosi  presso  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli  infortuni
e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge  17
agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. ((5)) 
  Le predette  assicurazioni,  ad  eccezione  del  trattamento  degli
assegni familiari, sono dovute altresi' a favore  delle  persone  che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. 
  Tali  persone,  sia  associate  in  cooperative  o  compagnie,  sia
autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115  del  Codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.  327,  che
esercitano la pesca quale loro attivita'  professionale  con  natanti
non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli  che  sono
pescatori di mestiere delle acque  interne,  forniti  di  licenza  ai
sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla  pesca  approvato
con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183,  e  che  non
lavorino alle dipendenze  di  terzi  come  concessionari  di  specchi
d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla
L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma  1)
che la disciplina dettata dal primo comma del  presente  articolo  si
intende  applicabile  anche  nei  confronti  dei  marittimi  di   cui
all'articolo 115 del codice  della  navigazione,  che  esercitano  la
pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa e  che  siano
associati in qualita' di  soci  di  cooperative  di  pesca,  iscritte
nell'apposita sezione dell'Albo  nazionale  degli  enti  cooperativi,
ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e coordinata dalle
medesime cooperative.