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LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1975)
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Testo in vigore dal: 11-4-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
    a)    l'esercizio    delle   attribuzioni   statali   concernenti
l'alimentazione   del   Paese   in   relazione  ai  bisogni  ed  alle
disponibilita' dei generi alimentari;
    b)  le  iniziative  intese  a  promuovere  e  coordinare  studi e
ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
    c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere
alla  copertura  del  bilancio alimentare del Paese e per la migliore
organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;
    d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali,
scientifiche   ed   educative  nel  campo  della  alimentazione,  con
particolare   riguardo   ai   fabbisogni   alimentari   delle  classi
lavoratrici  vulnerabili  e  meno  abbienti avvalendosi dell'Istituto
nazionale   della  nutrizione  al  quale  e'  conferita  personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  sotto vigilanza del Ministero della
agricoltura e delle foreste;
    e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;
    f)   la   trattazione   degli   affari  in  corso  presso  l'Alto
Commissariato  dell'alimentazione  che, con l'abrogazione delle norme
relative, e' soppresso in virtu' della presente legge.
  Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i
generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero
dell'industria e del commercio.