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LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-1-1958
al: 31-12-1993
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  l'Istituto  per il credito sportivo, ente di diritto
pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.
  L'Istituto ha sede legale in Roma.