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LEGGE 7 novembre 1957, n. 1051

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-12-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e  delle
indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori  per  prestazioni
giudiziali in materia civile sono stabiliti dal  Consiglio  nazionale
forense con le modalita' previste dall'art. 1 della  legge  3  agosto
1949, n. 536, e relative agli onorari e alle  indennita'  in  materia
penale e stragiudiziale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 novembre 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                              ZOLI - GONELLA - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA