stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1957, n. 751

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-9-1957
al: 28-4-1958
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai  dipendenti  statali  ai  quali,   per   effetto   della   prima
applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19,  competa  nella  qualifica  rivestita  al  1°
luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione  inferiore  a  quello
che sarebbe loro spettato  qualora  fossero  stati  promossi  a  tale
qualifica soltanto a decorrere  dal  2  luglio  1956,  e'  attribuito
quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con  decorrenza  dal  1°
dicembre 1956. 
  Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma
precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato  al  1°
luglio  1956  se  il  dipendente  statale  non  avesse  avuto  alcuna
promozione fin dalla sua ammissione in  carriera,  viene  attribuito,
dal 1° dicembre 1956,  lo  stipendio  o  paga  o  retribuzione  della
qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore  a  quello  che
sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1°  luglio  1956  nella
qualifica iniziale. 
  Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio  1956,  siano
passati da una categoria di  permanenti  ad  altra  superiore  ed  al
gruppo  dei  capi  operai  ed  ai  quali,  per  effetto  della  prima
applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, competa,  nella  posizione  rivestita  al  1°
luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se
fossero rimasti  nella  categoria  inferiore,  e'  attribuita,  nella
categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1 dicembre  1956,
la paga di importo immediatamente superiore a  quella  che  avrebbero
conseguito, alla data del 1 luglio 1956, se non fossero passati  alla
categoria superiore o al gruppo dei capi operai. 
  Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai  quali
nella prima applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, e' stato attribuito uno stipendio inferiore a
quello che avrebbero percepito se fossero  stati  promossi  ufficiali
soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto  dal
1°  dicembre  1956,  ad  una  nuova  determinazione  dello  stipendio
considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il  1°
luglio 1956. 
  Nei confronti del personale cui si applica  il  presente  articolo,
l'anzianita' per i  successivi  aumenti  biennali  decorrere  dal  1°
luglio 1956.