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LEGGE 30 luglio 1957, n. 657

Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-8-1957
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 1 della  legge  25  luglio  1952,  n.  991,  gia'  integrato
dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno  1955,  n.  987,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Ai fini dell'applicazione della presente  legge  sono  considerati
territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento
della loro superficie al di sopra dei 600  metri  di  altitudine  sul
livello del mare e quelli  nei  quali  il  dislivello  tra  la  quota
altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale  non  e'
minore di 600 metri, sempre  che  il  reddito  imponibile  medio  per
ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e  del
reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile
1939, n.  589,  convertito  nella  legge  29  giugno  1939,  n.  976,
maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del  decreto  legislativo  12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400. 
  La Commissione censuaria centrale compila  e  tiene  aggiornato  un
elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta  dei  Comuni  interessati,
sono inclusi i territori montani. 
  La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato  e
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  l'avvenuta  inclusione
nell'elenco. 
  La  predetta  Commissione  ha  altresi'   facolta'   di   includere
nell'elenco stesso i Comuni, o  le  porzioni  di  Comune,  anche  non
limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni
di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  presentino  pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia'
classificati montani nel catasto agrario ed  a  quelli  riconosciuti,
per il loro intero territorio,  danneggiati  per  eventi  bellici  ai
sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33. 
  La Commissione censuaria provinciale puo' inoltrare  proposta  alla
Commissione  censuaria  centrale  per  la  inclusione  nei  territori
montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui
ai commi precedenti. 
  Spetta inoltre alla Commissione censuaria  provinciale  suddividere
l'intero territorio  montano  della  Provincia  in  zone  costituenti
ciascuna un territorio geograficamente  unitario  ed  omogeneo  sotto
l'aspetto idrogeologico, economico e sociale. 
  Tale competenza e' demandata alla  Commissione  censuaria  centrale
nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni  censuarie  provinciali
interessate, la costituenda zona debba comprendere territori  montani
contigui appartenenti a due o piu' Province". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                              ZOLI - COLOMBO - MEDICI 
                                                 ANDREOTTI - TAMBRONI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA