stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 aprile 1957, n. 283

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-5-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che  abbia  venti
anni di servizio effettivo  e'  pari  al  35  per  cento  dell'ultimo
stipendio integralmente percepito e  degli  altri  eventuali  assegni
utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il  ventesimo
anno di servizio effettivo la pensione  di  cui  sopra  e'  aumentata
dell'1,75 per cento del predetto stipendio e  degli  altri  eventuali
assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo  del  70  per
cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di  servizio
utile.