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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-7-2019
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Art. 60

(Casi di incompatibilità)


L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. (69a) (71a) (72a)
((88))
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AGGIORNAMENTO (69a)

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
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AGGIORNAMENTO (71a)

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che la deroga al presente articolo si interpreta nel senso che "ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge 296/06".
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AGGIORNAMENTO (72a)

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 19 giugno 2019, n. 56, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.