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LEGGE 22 dicembre 1956, n. 1452

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

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Testo in vigore dal: 6-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274,
concernente   modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, in
materia  di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti
modificazioni:
  All'ultimo  capoverso  dell'art.  1,  dopo le parole "L'acquirente"
sono inserite le parole "o cessionario".
  L'art. 2 e' soppresso.
  All'ultimo  capoverso  dell'art.  3,  dopo le parole "L'acquirente"
sono inserite le parole "o cessionario".
  Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 4-bis:
  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad
aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative;
non  si  applicano  altresi'  alle  munizioni  relative  alle armi da
caccia.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                              SEGNI - TAMBRONI - MORO
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO