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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1428

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.

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Testo in vigore dal: 17-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.  338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:
  "Le  disposizioni  di  cui  al comma precedente non si applicano ai
cimiteri  militari  di  guerra  quando  siano  trascorsi  10 anni dal
seppellimento dell'ultima salma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - TAVIANI -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO