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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1956, n. 1362

Proroga dal 1 dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 febbraio 1957, n. 10 (in G.U. 15/02/1957, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1957)
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Testo in vigore dal: 17-12-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  5,  lettera  a),  del decreto Presidenziale 8 maggio
1956,  n. 482, con cui venne sospesa, fino a non oltre il 30 novembre
1956,  l'applicazione  del dazio doganale sugli oli di semi destinati
all'industria del pesce conservato;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare per un
anno   la   suindicata   agevolazione,   perdurando  le  ragioni  che
consigliarono  a  suo  tempo  di favorire l'impiego dell'olio di semi
nell'industria  del  pesce  conservato,  in sostituzione dell'olio di
oliva, gia' Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  per  il  tesoro,  per l'agricoltura e le
foreste,  per  l'industria  ed  il  commercio  e per il commercio con
l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  sospensione  del  dazio  doganale sugli oli di semi (voce della
tariffa   doganale   ex   139)   destinati  all'industria  del  pesce
conservato,   stabilita   dall'art.   5,   lettera  a),  del  decreto
Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, e' prorogata dal 1 dicembre 1956
al 30 novembre 1957.