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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2009)
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Testo in vigore dal: 1-7-1956
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 12 febbraio 1955,  n.  51,  che  delega  al  Governo
l'emanazione di norme generali e speciali in materia  di  prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 
  547, concernente norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul
lavoro; 
Visto il decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 
164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro
nelle costruzioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,  n.
303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro; 
  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 
 
                              DECRETA: 
 
 
                        Campo di applicazione 
                               Art. 1. 
 
  Le norme di prevenzione degli infortuni  e  di  igiene  del  lavoro
contenute nel presente decreto si applicano  ai  lavori  eseguiti  in
sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di  gallerie,
caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai  quali
siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 
  Per le  gallerie  di  lunghezza  non  superiore  ai  metri  50,  si
applicano solamente le norme dei capi II, VII, VIII e X. 
  Le disposizioni contenute nei capi XI,  XII  e  XIII  si  applicano
anche  ai  lavori  esterni  connessi  a  quelli  in  sotterraneo,  in
sostituzione delle norme previste, per la stessa materia, dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n.  303,  contenente
norme generali per l'igiene del lavoro. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.