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LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1969)
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Testo in vigore dal: 13-5-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  opere  per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale
di  Venezia  e  per  il risanamento igienico del suo abitato, a norma
della presente legge sono eseguite:
    a) a spese dello Stato;
    b) a spese del Comune, col concorso dello Stato;
    c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.