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LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1956)
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Testo in vigore dal: 14-3-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e'
modificato come segue:
  "Le  disposizioni  contenute negli articoli precedenti si applicano
agli  atti  che  saranno  stipulati  dopo  l'entrata  in vigore della
presente legge e fino al 30 giugno 1960".
  Ferma  restando  la  disciplina  tributaria  della predetta legge 6
agosto  1954,  n.  604,  le altre disposizioni a favore della piccola
proprieta'  contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948,
n.  114,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  esclusa  la
disposizione  dell'art.  11  del  decreto  legislativo  stesso,  sono
prorogate  al  30  giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni
della presente legge.