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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1956, n. 47

Provvidenze a favore dei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 1956, n. 291 (in G.U. 26/04/1956, n.101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1956)
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Testo in vigore dal: 27-4-1956
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenute  la  necessita'  e  l'urgenza di emanare provvidenze per i
Comuni  piu' gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche
del febbraio 1956;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la  grazia  e  giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e
con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nei   Comuni  piu'  gravemente  colpiti  dalle  avverse  condizioni
atmosferiche  del febbraio 1956, che saranno indicati con decreti del
Ministro per l'interno, da emanare di concerto con il Ministro per la
grazia  e  giustizia e con quello per il tesoro e da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale,  i termini di prescrizione e di decadenza, tanto
legali  quanto  convenzionali,  scaduti  o  da  scadere  dal 1° al 29
febbraio  1956,  sono  prorogati  fino  a  tutto il giorno ((31 marzo
1956)).
  Parimenti  la  data  della  scadenza  dei  vaglia  cambiari,  delle
cambiali   e  di  ogni  altro  titolo  di  credito  avente  efficacia
esecutiva,  scaduti  o  da  scadere  tra il 1° e il 29 febbraio 1956,
sempre nei Comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma,
e' prorogata al giorno 15 marzo 1956.