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LEGGE 9 gennaio 1956, n. 27

Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-2-1956
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei
provvedimenti  di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione
per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del
Trattato  di pace, reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre
1947,  n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla
osta del Ministero dell'interno.
  La concessione del nulla osta e' subordinata alla sussistenza delle
condizioni  richieste  dal precitato articolo 19 e di essa deve darsi
comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
luogo dove la trascrizione e l'annotazione devono eseguirsi.
  Qualora  non  risulti la sussistenza delle condizioni richieste, il
nulla  osta  e'  negato  ed  e'  data  comunicazione del diniego, con
indicazione  dei  motivi,  all'interessato  ed  al  procuratore della
Repubblica  presso il tribunale del luogo dove le predette formalita'
avrebbero dovuto essere eseguite.
  Tanto  nel  caso  di  concessione,  quanto in quello di diniego del
nulla  osta,  puo' essere promossa in ogni tempo da chiunque vi abbia
interesse  e dal pubblico ministero l'azione per l'accertamento della
cittadinanza davanti al tribunale indicato nei due precedenti commi.
  La  trascrizione  e  l'annotazione  possono  essere eseguite quando
siano  decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della  avvenuta
concessione  del nulla osta, senza che nel predetto termine sia stata
promossa l'azione per l'accertamento dello stato di cittadinanza.
  L'esercizio  di  tale  azione  entro  il  termine suddetto sospende
l'esecuzione  della trascrizione e dell'annotazione sino al passaggio
in  giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ai fini della
sospensione,   la  citazione  deve  essere  notificata  al  Ministero
dell'interno.