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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955, n. 1345

Proroga del termine previsto nel decreto 11 dicembre 1952, n. 2392, riguardante le rilevazioni dei dati statistici per la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1962)
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Testo in vigore dal: 31-12-1962
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1255, convertito
nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto
centrale di statistica;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n.
213, e 11 dicembre 1952, n. 2392;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino  al  31  dicembre 1958 il termine stabilito dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392,
entro  il  quale  l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad
eseguire  d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni
disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.(1)((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1) che
"E'  prorogato  fino  al  31  dicembre  1961 il termine stabilito dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345,
entro  il  quale  l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad
eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni
disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R.  21  dicembre  1961, n. 1499 nel modificare il D.P.R. 30
dicembre  1958,  n. 1259, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)
che  "E'  prorogato sino al 31 dicembre 1964 il termine stabilito dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1958, n. 1259,
entro  il  quale  l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad
eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni
disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213".