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LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-12-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa:
    1)  negli  estratti per riassunto e nei certificati relativi agli
atti   di   nascita,  di  matrimonio,  di  cittadinanza,  negli  atti
attestanti  lo  stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio
esposte al pubblico;
    2) in tutti i documenti di riconoscimento.