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LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1063

Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1ª categoria.

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Testo in vigore dal: 4-12-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  speciale  annua  di  lire 20.000 prevista dal secondo
comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli
invalidi  di  guerra  di  1ª  categoria che non svolgano comunque una
attivita'  lavorativa  in  proprio  o  alle  dipendenze  di  altri e'
aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:
    lire  50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
con  assegno  di  superinvalidita'  delle  lettere  A  ed A-bis della
tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
    lire  40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
con assegno di superinvalidita' delle lettere B, C, D ed E;
    lire  30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
con assegno di superinvalidita' delle lettere F e G;
    lire  25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria
senza assegno di superinvalidita'.