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LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1981)
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Testo in vigore dal: 3-9-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  testo  unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed
artigiane  approvato  col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'art.  3 sono sostituiti dai
seguenti:
  "Le  aziende  soggette  alle  disposizioni del presente testo unico
(devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
    a)  Cassa  rurale  di.........(indicazione  del  Comune  e  della
Provincia)  -  Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata  o
illimitata;
    b)  Cassa  artigiana  di.......  (indicazione  del Comune e della
Provincia)  -  Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata  o
illimitata;
    c)  Cassa  rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e
della  Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o
illimitata.
  Queste  denominazioni  possono  essere integrate con espressioni di
carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.
  Le  suddette  aziende  saranno in appresso indistintamente indicate
con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".
  Le   "Casse"  gia'  costituite  possono  proporre  agli  organi  di
vigilanza  la  nuova  denominazione sociale che intendono assumere in
relazione a quanto e' disposto nel primo comma".