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LEGGE 21 maggio 1955, n. 463

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 17-11-1959
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Per  la  costruzione  di autostrade a cura ed a carico dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade statali.
  Per  la  corresponsione  dei contributi di cui ai successive art. 3
nel  caso  di  concessione di costruzione ed esercizio di autostrade,
nonche'  per  il  raddoppio di autostrade, e' autorizzata la spesa di
lire  10  miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56
al 1964-65.
  In   aggiunta  agli  stanziamenti  previsti  nel  primo  comma,  e'
assegnata  all'Azienda  nazionale  autonoma  delle strade statali una
somma non inferiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal
1955-56   al   1964-65  per  lavori  di  miglioramento  e  per  nuove
costruzioni   di  strade  statali  nel  Mezzogiorno  con  particolare
riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali.
  Le somme indicate nei precedenti commi sono iscritte nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dei lavori pubblici per gli
esercizi dal 1955-56 al 1964-65.
  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  e'  autorizzato ad assumere
impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 100 miliardi per la
costruzione  di  autostrade  e di lire 20 miliardi per la costruzione
delle  strade  statali e a ripartire il loro pagamento negli esercizi
finanziari  indicati  ed  entro  i limiti delle somme per ciascuno di
essi previste.
  Almeno  il  25  per cento delle spese autorizzate per le autostrade
sara'  destinato  alla  costruzione  delle autostrade nel Mezzogiorno
d'Italia.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 13 agosto 1959, n. 904 ha disposto (con l'art. 2) che "per la
costruzione   e   l'esercizio   in   concessione   delle   autostrade
"Bologna-Rimini-Ancona-Pescara",          "Palermo-Catania"         e
"Messina-Catania"  i  fondi  di  cui all'art. 1 della legge 21 maggio
1955,  n. 463, sono integrati con lo stanziamento di lire 40 miliardi
cosi' ripartiti:

Esercizio   finanziario   1959-60   L.    1   miliardo
"             "           1960-61   "   3,5   miliardi
"             "           1961-62   "   4,5      "
"             "           1962-63   "   4,5      "
"             "           1963-64   "   5,5      "
"             "           1964-65   "   5,5      "
"             "           1965-66   "   5,5      "
"             "           1966-67   "   4        "
"             "           1967-68   "   3        "
"             "           1968-69   "   3        "
                              ------------------------
                                    L.  40    miliardi
                              ------------------------"