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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 77

Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-12-2000
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente, legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari  per
mancato pagamento di cambiali accettate,  di  vaglia  cambiari  e  di
assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di  pagamento
fatte in conformita' della legge cambiaria,  provvedono  soltanto  le
Camere di commercio, industria e agricoltura. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995,  N.  381,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 NOVEMBRE 1995, N. 480, COME MODIFICATO
DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 235)). 
  Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare
riferimento alla pubblicazione  ufficiale  di  cui  al  primo  comma,
indicando gli estremi di tale pubblicazione. 
  Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente  comma
e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila.