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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 64

Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

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Testo in vigore dal: 30-3-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilita' del
bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di
oneri  derivanti  da  provvedimenti  legislativi  non perfezionati al
termine  dell'esercizio  stesso,  possono  essere  utilizzate  per la
copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.
  In  tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilita'
all'esercizio  in  cui esse sono state acquisite, la competenza della
spesa  viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento e'
perfezionato.