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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1955, n. 1

Proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 marzo 1955, n. 92 (in G.U. 25/03/1955, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1955)
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Testo in vigore dal: 21-1-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di emanare norme per la proroga
del  termine  di  sospensione  previsto nell'art. 1, terzo comma, del
decreto-legge   7   novembre   1954,   n.   1027,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  sospeso  fino  a tutto il giorno 29 marzo 1955 il termine della
scadenza  dei  vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo
di  credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954,
scadenti  tra  il  26  ottobre 1954 ed il 29 marzo 1955 e pagabili da
debitori  residenti  nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori,
Minori,  Vietri  sul  Mare  e  Tramonti,  indicati nell'art. 1, primo
comma,  del  decreto-legge  7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215.